ART. 1 - L'Associazione Culturale-Benefica Matteo Cazzani, con sede in Vigevano, Via Trivulzio n. 13, si e' costituita in data 10/10/2002.
ART. 2 - L'Associazione Culturale-Benefica Matteo Cazzani ha per oggetto l'organizzazione di eventi, fiere, mostre, convegni e manifestazioni culturali e/o sportive con l'intento di devolvere gli eventuali proventi ad Enti e/o Organizzazioni operanti nel "sociale" identificati di volta in volta dal Consiglio Direttivo; pertanto non potra' perseguire finalita' di lucro. L'Associazione e' apolitica. L'Associazione non potra' svolgere attivita' diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e comunque non in via prevalente.
ART. 3 - La durata dell'Associazione e' indeterminata.
ART. 4 - L'Associazione e' costituita dai soci ordinari; per soci ordinari si intendono coloro che annualmente versano la normale quota fissata dall'assemblea dei soci.
ART. 5 - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono:
ART. 6 - Chiunque desideri essere ammesso nella Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.
ART. 7 - L'elenco dei soci dovra' essere sempre esposto nella sede sociale, affinche' tutti possano prenderne visione.
ART. 8 - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.
ART. 9 - Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, puo' essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.
ART. 10 - Il rapporto sociale si estingue:
ART. 11 - I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali gia' versate.
ART. 12 - Il socio che resti arretrato col pagamento delle quote scadute per un periodo non inferiore a tre mesi e che non adempia all'obbligo relativo, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione di formale invito di pagamento fattogli dal Presidente, con lettera raccomandata, e' senz'altro radiato per morosita' dall'albo dei soci.
ART. 13 - I soci ordinari hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
ART. 14 - Il socio deve:
ART. 15 - Le tasse di ammissione, le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalita' verranno fissate di anno in anno.
ART. 16 - Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
ART. 17 - Sono organi ordinari dell'Associazione:
ART. 18 - L'Assemblea dei soci puo' essere ordinaria o straordinaria. L'asseblea ordinaria avra' luogo:
ART. 19 - la convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sara' fatta per lettera semplice nonche' per affissione alla Sede sociale. L'avviso di convocazione dovra' essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovra' specificare gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.
ART. 20 - Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in pari con pagamento delle quote sociali.
ART. 21 - L'assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:
o la discussione sulla relazione tecnico-sportiva ed amministrativa del Consiglio Direttivo; o la discussione del preventivo e del rendiconto finanziario; o la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.ART. 22 - L'assemblea sara' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la meta' piu' uno dei soci. Trascorsa la data fissata per la prima convocazione l'assemblea si intendera' validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
ART. 23 - L'assemblea viene aperta dal Presidente dell'Associazione e da chi ne fa le veci e procede subito alla elezione dell'Ufficio di Presidenza, composta dal Presidente e dal Segretario.
ART. 24 - Le delibere dell'assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per: deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti. Le deliberazioni di cui sopra dovranno essere prese in assemblea straordinaria. Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.
ART. 25 - Le votazioni dell'assemblea avverranno ad insindacabile scelta del Presidente dell'assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovra' pero' indire la votazione segreta.
ART. 26 - Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti eletti in seno al Consiglio Direttivo.
ART. 27 - L'Associazione e' diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 Consiglieri eletti a norma degli artt. 18 e 19 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno:
ART. 28 - Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:
ART. 29 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno, potra' invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potra' essere ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.
ART. 30 - Il Consiglio Direttivo ha facolta' di accogliere nel proprio seno un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, il quale potra' intervenire a tutte le riunioni a titolo consultivo.
ART. 31 - I componenti del Consiglio Direttivo, nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere volendo obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti, qualora l'esistenza di interessi dell'Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo.
ART. 32 - Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
ART. 33 - Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora sia dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri.
ART. 34 - Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovra' liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da esso fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e le garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua entrata in carica effettiva. Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate, esso sara' considerato dimissionario di diritto e si procedera' a nuove elezioni.
ART. 35 - La gestione sociale ha inizio il 1' gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presentera' ogni anno all'assemblea ordinaria per l'approvazione di cui all'art. 18 il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.
ART. 36 - Il Consiglio Direttivo dovra' depositare, almento 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la sede sociale, consentendo l'esame a tutti i soci che lo richiedano.
ART. 37 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che dovra' essere approvato con la maggioranza di cui all'art. 24, l'assemblea decidera' la liquidazione dell'Associazione, nominando una commissione di liquidatori composta da 3 membri:
ART. 38 - Le norme del presente Statuto sono integrate dal regolamento eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo.
ART. 39 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.